Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e
variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un’impresa e
l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima
casa”.
Il regime fiscale previsto per
l’acquisto di un’abitazione effettuato senza l’applicazione delle
agevolazioni “prima casa” si distinguono a seconda che il soggetto venditore sia un Privato od una Impresa.
Se il venditore è un’impresa e sussiste uno dei seguenti casi:
• cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro
5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5
anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va
espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
• cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il
venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).
• categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9
l’acquirente dovrà pagare:
• l’Iva al 10%
• l’imposta di registro fissa di 200 euro
• l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
• l’imposta catastale fissa di 200 euro.
Se l’immobile rientra nelle categorie A/1, A/8 e A/9
• l’Iva al 22%
• l’imposta di registro fissa di 200 euro
• l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
• l’imposta catastale fissa di 200 euro.
Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare:
• l’imposta di registro proporzionale del 9% sul prezzo di acquisto della casa
• l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro
• l’imposta catastale fissa di 50 euro.
In ogni caso (acquisto da impresa o acquisto da privato), le
imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio
al momento della registrazione dell’atto.
Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei
requisiti “prima casa”.
In generale, queste agevolazioni si applicano quando:
• il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale
• il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la
residenza o lavora
• l’acquirente ha determinati requisiti.
Le imposte agevolate
Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
• se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
− imposta di registro proporzionale nella misura del 2% sul prezzo-valore catastale rivalutato
− imposta ipotecaria fissa di 50 euro
− imposta catastale fissa di 50 euro
• se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
− Iva ridotta al 4% sul prezzo di acquisto della casa
− imposta di registro fissa di 200 euro
− imposta ipotecaria fissa di 200 euro
− imposta catastale fissa di 200 euro
ATTENZIONE
Come si è già detto nel capitolo precedente per gli acquisti senza benefici “prima
casa”, in ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di
importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare
potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già
versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per
effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.
Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità
necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari
sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze, anche se acquistate con
atto separato da quello di compravendita della “prima casa”.
IMPORTANTE
Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da
un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo
inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe
risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata
sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.
Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità
necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari
sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.