L’agevolazione prima casa o “acquisto prima casa” nella compravendita di un immobile adibito ad abitazione principale a titolo oneroso consiste sostanzialmente:
- in una riduzione delle imposte da versare se il venditore è una persona fisica o un’impresa costruttrice che abbia terminato la prima casa da oltre cinque anni
- in una riduzione dell’IVA se invece si acquista da un costruttore che ha costruito la casa da meno di cinque anni
Abbiamo già approfondito la questione delle imposte per acquisto di immobili uso residenziale in QUESTO ARTICOLO.
In questo artivolo, tratteremo nello specifico questo tipo di trattamento fiscale.
Le imposte con l’agevolazione prima casa
Ai fini dell’imposta di registro l’aliquota sulla prima casa subisce una riduzione dell’aliquota dal 9% al 2% calcolata sulla rendita catastale rivalutata con determinati coefficienti, con un valore minimo fissato a 1000 euro. Nel caso dell’acquisto Iva prima casa, si avrà una riduzione dell’aliquota dal 10% al 4% sul prezzo di acquisto dell’immobile. L’acquisto prima casa sconta anche, oltre all’Iva e al registro, anche l’imposta per trascrivere l’atto nei registri immobiliari (ipotecaria) e per volturarlo al catasto (catastale). Queste imposte sono fisse, proprio perché agevolate come prima casa, e sono di 200 euro cada una nel caso di acquisto Iva e di 50 euro nel caso di acquisto registro
Requisiti per l’agevolazione prima casa
I requisiti per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono:
- l’acquisto sia a titolo oneroso
- l’immobile non appartenga alla categoria di lusso
- l’acquisto abbia a oggetto una sola unità immobiliare e una sola pertinenza. in questo caso non è escluso che si possano acquistare due unità immobiliare contigue, a condizione che vengano fuse tra di loro entro i tre anni dall’acquisto e che l’immobile risultante dalla loro fusione, non divenga immobile di lusso.
- bisogna risiedere nel Comune dove si possiede l’immobile o bisogna trasferire la propria residenza entro 18 mesi, fatta eccezione per chi lavora nelle Forze Armate o per chi è cittadino italiano iscritto all’Aire.
- Non si deve possedere altre abitazioni adibite a prima casa in tutto il territorio nazionale ed altri immobili nel Comune dove si trova l’abitazione principale. In questo ultimo caso si fa riferimento al possesso dell’intero immobile, perché sarebbe permesso, ad esempio, il possesso di una quota dello stesso o della nuda proprietà.
Dal 1º gennaio del 2016 è entrato in vigore una nuova normativa che concede a chi effettua un nuovo acquisto con le agevolazioni un anno di tempo per vendere il primo immobile.
Decadenza agevolazione prima casa
Se un’abitazione, acquistata con i benefici “prima casa”, viene trasferita entro cinque anni dall’acquisto, il contribuente perde il diritto alle agevolazioni fiscali, a meno che egli non riacquisti, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
In mancanza di tale riacquisto, il termine triennale entro il quale l’Amministrazione finanziaria può revocare le agevolazioni “prima casa” decorre dalla scadenza dell’anno successivo alla vendita stessa.
Il contribuente perde il diritto ai benefici se:
- rilascia in atto dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione
- trasferisce, a titolo gratuito od oneroso, l’immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto. In quest’ultimo caso, la perdita delle agevolazioni non si verifica se il contribuente, entro un anno dalla vendita dell’immobile agevolato, acquista un’altra abitazione da adibire a propria abitazione principale.
La perdita delle agevolazioni implica il recupero delle imposte ordinarie, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% della differenza d’imposta dovuta e il pagamento degli interessi di mora.